Corte di cassazione penale, sentenza 5 aprile 2022 n. 12827
Il mobbing costituisce delitto di atti persecutori da parte del datore di lavoro.
La Corte penale ha condannato per atti persecutori aggravati il Presidente di una società di raccolta rifiuti che aveva reiteratamente minacciato alcuni dipendenti di “cementarli” in un pilastro, li aveva provocati a uno scontro fisico, nonché sottoposti a pubblici umilianti rimproveri e a una serie di provvedimenti disciplinari culminati col licenziamento, nella consapevolezza che da tali voluti e reiterati comportamenti poteva derivare un vulnus alla libera autodeterminazione delle vittime (dolo generico). Quindi, la Corte penale, a differenza del prevalente orientamento della Cassazione civile, non ritiene che per la configurazione del mobbing occupazionale sia necessario il perseguimento di uno scopo specifico.