Corte di cassazione penale, sentenza 6 maggio 2015 n. 18667

6 Maggio 2015

Non costituisce necessariamente intermediazione vietata di manodopera il fatto che l’appaltante impartisca disposizioni ai dipendenti dell’appaltatore di opera e servizi.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La Corte ricorda, infatti, che ciò che distingue l’appalto genuino dalla somministrazione abusiva di lavoro è la diretta organizzazione da parte dell’appaltatore – e non del committente – dei mezzi necessari per la produzione del servizio, per cui nell’ipotesi considerata di disposizioni impartite da dipendenti del committente agli ausiliari dell’appaltatore, occorre verificare se queste attengano alle concrete modalità di svolgimento della prestazione (per cui ricorre l’ipotesi di appalto vietato) oppure al solo risultato di tali attività (appalto genuino). – Sezione: rapporto di lavoro