Corte di cassazione, senenza 17 dicembre 2020 n. 29007 – Il motivo illecito determinante che rende nullo l’atto (nel caso di specie, un licenziamento) può essere realizzato anche a mezzo di modalità fraudolente.

17 Dicembre 2020

Se il trasferimento di un lavoratore, in sede di reintegrazione giudiziaria, costituisce mezzo per sottrarsi all’ordine di reintegra, attraverso un licenziamento collettivo, l’impugnazione di quest’ultimo licenziamento rende non necessaria l’impugnazione tempestiva del trasferimento.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La vicenda esaminata dalla Corte riguardava un lavoratore che, in sede di reintegrazione giudiziaria, era stato trasferito in una sede diversa, gravata da notevoli difficoltà, per cui era stata attivata una procedura di mobilità mediante licenziamento collettivo di nove dipendenti, fra i quali il lavoratore stesso. La Corte, qualificando il licenziamento come atto finale di una procedura negoziale, comprendente anche il trasferimento, diretta a ottenere un risultato vietato dalla legge (l’elusione dell’obbligo di reintegrazione), lo ha dichiarato nullo, affermando che l’atto a motivo illecito determinante non si realizza solo in caso di ritorsione, come sostenuto dalla società, ma anche con modalità fraudolente, ponendo in essere una serie di atti di per sé illeciti per raggiungere un fine illecito. Infine, la Corte, rilevando che, nel quadro considerato, il trasferimento integrava un solo elemento della complessa fattispecie fraudolenta, ha affermato che, con l’impugnazione dell’atto conclusivo di essa, non era configurabile alcuna necessità di un’autonoma tempestiva impugnazione del trasferimento.
Sezione: rapporto di lavoro