Corte di cassazione, sentenza 1° luglio 2016 n. 13516

1 Luglio 2016

Il controllo giudiziale sul licenziamento individuale per soppressione del posto di lavoro non può spingersi fino a sindacarne la necessità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Seguendo la propria prevalente giurisprudenza, la Corte ribadisce che il controllo del giudice non investe i profili di opportunità e efficacia della scelta organizzativa, ma riguarda piuttosto la sua effettività e non pretestuosità. Afferma peraltro una scelta di modifica dell’organizzazione produttiva deve sempre essere alla base del licenziamento per soppressione di un posto di lavoro, per cui non sarebbe giustificato, ad es. il licenziamento di un dipendente anziano e più costoso con uno giovane meno costoso, perché a ciò non è associata alcuna modifica organizzativa (che può anche consistere nel progetto di distribuire le mansioni di cui alla posizione soppressa tra gli altri dipendenti). – Sezione: rapporto di lavoro