Corte di cassazione, sentenza 1° marzo 2021 n. 5547

1 Marzo 2021

Nel comparto sanità il diritto a fruire della mensa o del buono pasto sostitutivo spetta per ogni turno di lavoro superiore a sei ore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il lavoratore turnista di un’azienda ospedaliera aveva chiesto alla datrice di lavoro il risarcimento danno per la mancata fruizione dei buoni pasto in corrispondenza di due dei tre turni di lavoro della durata di sette ore (13-20 e 20-7) in cui non aveva potuto fruire del servizio mensa. In giudizio, l’Azienda aveva sostenuto che il diritto al buono pasto spetta solo in caso d’impossibilità, in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro, di pranzare fuori dall’ambiente di lavoro e che il lavoratore avrebbe potuto farlo agevolmente prima o dopo l’orario di lavoro. La Corte, viceversa, sulla base dell’analisi combinata del contratto integrativo di comparto e del D.Lgs. n. 66/2003 sull’orario di lavoro, afferma che nel comparto sanità il diritto alla mensa s’identifica col diritto alla pausa giornaliera e quindi con l’orario giornaliero superiore a sei ore.