Corte di cassazione, sentenza 1° marzo 2022 n. 6744

1 Marzo 2022

Il risarcimento per l’illegittimità del licenziamento va commisurato all’intero trattamento retributivo perso dal lavoratore fino alla reintegrazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La sentenza si riferisce al testo dell’art. 18 S.L. anteriore alla riforma Fornero e aderisce al più recente orientamento della Cassazione sull’argomento. I giudici dell’appello avevano viceversa invocato il precedente orientamento della Corte, corrente fino al 2014, respingendo quindi la domanda diretta a ottenere per il periodo dal licenziamento alla reintegrazione la retribuzione che sarebbe stata complessivamente erogata nello stesso periodo se il dipendente avesse lavorato, comprensiva quindi dei miglioramenti intervenuti nei mesi successivi al primo. L’orientamento precedente, ora respinto dalla sentenza della Corte, sosteneva infatti che la retribuzione da moltiplicare per i mesi in questione dovesse essere la sola retribuzione globale di fatto del mese del recesso, in contrasto con la stesso tenore letterale della norma e con la sua ratio, finalizzata ad assicurare al dipendente illegittimamente licenziato, oltre alla riattivazione del rapporto, lo stesso trattamento retributivo globale di fatto che avrebbe ottenuto lavorando fino alla reintegrazione.