Corte di cassazione, sentenza 1° ottobre 2015 n. 19626
Anche nel rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione, quest’ultima esercita i poteri e solo i poteri del privato datore di lavoro.
Nel caso esaminato dalla Corte, un Comune, dopo avere assunto un impiegato mediante pubblico concorso, pretendeva di dichiarare la decadenza di questi dall’impiego conseguente al disposto annullamento, dalla stessa Amministrazione in via di autotutela, del bando di concorso per alcune irregolarità. Nel confermare l’accoglimento della domanda del dipendente di ripristino del rapporto di lavoro, la Corte ribadisce che la P.A. non ha un potere di autotutela nella gestione del rapporto di lavoro, ma i poteri di un privato datore di lavoro, esercitabili mediante atti di natura negoziale.
Sezione: rapporto di lavoro