Corte di cassazione, sentenza 10 maggio 2016 n. 9467

10 Maggio 2016

L’onere di repechage e giustificato motivo oggettivo di licenziamento: un ritorno al passato?

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

A distanza di poco più di un mese da quando Cass. n. 5592/2016 (cfr. la Newsletter n. 6 di quest’anno) aveva fatto piazza pulita del presunto dovere del dipendente, in odore di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di collaborare con l’impresa nell’individuazione dei posti utili per una sua possibile ricollocazione in mansioni disponibili (e in mancanza di tale collaborazione, non scatterebbe l’obbligo di repechage del datore di lavoro), un diverso collegio della sezione lavoro della Corte torna alla vecchia giurisprudenza, peraltro tralaticiamente richiamata, senza alcuna presa di posizione critica nei confronti della precedente sentenza, neppure menzionata. Ritorno al passato o più semplicemente difetto del sistema informativo all’interno della sezione lavoro? Farebbe pensare a quest’ultima evenienza il fatto che la sentenza in esame è stata decisa l’11 febbraio 2016 (anche se pubblicata il 10 maggio), quando non era stata ancora pubblicata la sentenza n. 5592 (pubblicazione avvenuta il 22 marzo). – Sezione: rapporto di lavoro