Corte di cassazione, sentenza 10 marzo 2015 n. 4757
10 Marzo 2015
E’ licenziabile il lavoratore divenuto inidoneo alle mansioni per ragioni di salute solo se il datore di lavoro dimostra che non può essere impiegato in altre mansioni compatibili.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
La Corte ribadisce la regola dell’obbligo di repechage in altre mansioni compatibili anche in caso di inidoneità del lavoratore sopravvenuta per ragioni di salute, in un caso in cui il datore di lavoro non aveva provato in giudizio di avere accertato, prima di licenziare, l’inesistenza in azienda di mansioni diverse compatibili con lo stato di salute del dipendente e di pari qualifica.
Sezione: rapporto di lavoro