Corte di cassazione, sentenza 10 marzo 2021 n. 6714
Carcerazione preventiva del dipendente e criteri di valutazione della legittimità del suo licenziamento.
Nel caso considerato, un dipendente era stato licenziato con invocazione della disciplina di cui all’artt. 1464 cod. civ. al termine della sua carcerazione preventiva durata per un anno. Nel giudizio conseguente il lavoratore aveva, tra l’altro, sostenuto che l’art. 1464 cod. civ. autorizzerebbe unicamente la sospensione del rapporto di lavoro in un caso del genere. La Corte ricorda viceversa che la norma autorizza anche il recesso qualora l’impresa non abbia un interesse apprezzabile alla prosecuzione del rapporto e precisa che l’interesse apprezzabile all’eventuale prosecuzione va valutato dal giudice alla stregua dei criteri di valutazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dei quali specifica il contenuto concreto.