Corte di cassazione, sentenza 10 novembre 2021 n. 33183

10 Novembre 2021

Sul necessario contenuto della comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il dipendente di una società che gestiva un albergo, coinvolto in un licenziamento di tutti i camerieri dei piani dell’albergo per soppressione del servizio, affidato a una cooperativa, aveva in giudizio denunciato la violazione dei criteri di scelta, contestando la mancata indicazione nella comunicazione iniziale ai sindacati delle ragioni per cui il licenziamento era stato limitato ai soli camerieri ai piani, senza alcuna giustificazione in ordine all’indipendenza tecnica e amministrativa del reparto soppresso, alla infungibilità della professionalità degli addetti alle relative mansioni e all’impossibilità di una diversa collocazione in azienda. La Corte conferma che ciò viola l’obbligo di redigere la comunicazione iniziale in modo da consentire ai sindacati la più efficace difesa dei diritti dei lavoratori nella successiva fase di trattative e riconduce tale mancanza a una violazione dei criteri di scelta, che nel regime della legge “Fornero” comporta la reintegrazione e un risarcimento contenuto.