Corte di cassazione, sentenza 11 febbraio 2016 n. 2747
11 Febbraio 2016
Il termine di 60 giorni per l’impugnazione del licenziamento decorre dalla ricezione della sua comunicazione e non dall’effettiva cessazione del rapporto.
Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione
La Corte ribadisce detta regola, ormai acquisita nella sua giurisprudenza, in un caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in cui il datore di lavoro, in corso del preavviso, aveva prorogato per un brevissimo periodo la durata del rapporto, in relazione ad una beve proroga dell’esercizio provvisorio dell’impresa. La Corte conferma l’interpretazione di questo prolungamento del rapporto come proroga del preavviso, pertanto non indicativa, contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore, della revoca del licenziamento. – Sezione: rapporto di lavoro