Corte di cassazione, sentenza 11 gennaio 2015 n. 203
Sentenza creativa della Cassazione sulla decorrenza del termine per chiedere l’indennità sostitutiva della reintegrazione in caso di annullamento giudiziale del licenziamento.
Infatti l’art. 18 S.L. fissa, al riguardo, il termine di trenta giorni, che decorre “dalla comunicazione del deposito della sentenza” di reintegrazione, evidentemente da parte della cancelleria (oggi, se anteriore, dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio). La Corte, con ragionamenti “sostanzialistici”, che svalutano il tenore letterale della disposizione di legge, ritiene che a tale comunicazione sia equiparabile la lettura dell’intera sentenza al termine dell’udienza o la notifica della stessa a cura del lavoratore per ottenere il danno liquidatogli o altra forma di conoscenza effettiva e completa della sentenza. Con buona pace di coloro che si sono fidati del significato immediato e palese della legge!!! – Sezione: rapporto di lavoro