Corte di cassazione, sentenza 11 marzo 2015 n. 4879

11 Marzo 2015

Nella dinamica di un infortunio sul lavoro, la condotta imprudente del dipendente, se non caratterizzata da abnormità e imprevedibilità, non esclude la responsabilità del datore di lavoro che abbia violato norme di sicurezza specifiche o generiche.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Secondo la Corte, per condotta abnorme del dipendente deve intendersi quella che presenta i caratteri dell’inopinabilità ed esorbitanza, così da porsi come causa esclusiva dell’evento dannoso; e ne ha escluso la ricorrenza nel caso esaminato in quanto la condotta, pur imprudente, del lavoratore atteneva a compiti suoi propri e si era potuta realizzare proprio a causa di una insufficiente valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi connessi alla lavorazione e all’omessa predisposizione di adeguati controlli. In proposito, la Corte ribadisce infatti che compito del datore di lavoro è non soltanto quello di predisporre adeguate misure di sicurezza, ma anche di vigilare sull’applicazione delle medesime, attraverso l’adozione di specifici controlli e sanzioni nei confronti dei lavoratori inadempienti.
Sezione: rapporto di lavoro.