Corte di cassazione, sentenza 11 marzo 2022 n. 8039

11 Marzo 2022

Il licenziamento un giorno prima della retrocessione di azienda, non impugnato, impedisce la prosecuzione del rapporto di lavoro col retrocessionario.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un’impresa aveva affidato in gestione un ramo d’azienda a un’altra impresa, impegnandosi, a norma dell’art. 2112 cod. civ., a riprendere i lavoratori ceduti al termine dell’affidamento. Un lavoratore, non ripreso dalla originaria cedente perché licenziato dalla originaria cessionaria un giorno prima della retrocessione, aveva chiamato in giudizio la [retro]cessionaria, chiedendo l’accertamento della prosecuzione del rapporto con questa. Cassando l’opposta decisione del giudice d’appello, la Corte gli dà torto, affermando che se è certo che anche in caso di retrocessione si trasferiscono automaticamente al retro-cessionario i dipendenti originariamente ceduti, presupposto del trasferimento è che il rapporto di lavoro sia in atto al momento della retrocessione. Nel caso esaminato, viceversa, il licenziamento intimato prima di questa non era stato tempestivamente impugnato, impedendo pertanto l’effetto traslativo.