Corte di cassazione, sentenza 11 settembre 2015 n. 17987

11 Settembre 2015

E’ sorretto da una giusta causa prevista dal contratto collettivo applicabile l’assenza ingiustificata del lavoratore per più di tre giorni.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La sentenza presenta alcuni aspetti singolari: 1) in primo luogo, pur trattandosi di licenziamento disciplinare intimato nella vigenza della “legge Fornero”, volutamente ignora tutta la problematica relativa alla interpretazione della espressione “insussistenza del fatto contestato”, il cui accertamento consente la reintegrazione anziché la tutela meramente indennitaria. Probabilmente il collegio ha qui percorso la via della c.d. “soluzione più liquida”, avendo valutato che anche a ritenere l’espressione “fatto contestato” comprensiva di tutti gli elementi che ne connotano la gravità (dolo colpa, circostanze, etc.), esso nel caso esaminato sussisterebbe comunque; 2) pur affermando, secondo la tradizione, che la previsione contrattuale collettiva di un fatto come causa di licenziamento disciplinare non vincola necessariamente il giudice, ritiene in maniera innovativa che ciò non valga quando il contratto collettivo usi espressioni precise e non elastiche, ma poi ipotizza la possibilità di valutare eventuali attenuanti del fatto (il che reintroduce la possibilità di valutare l’elemento soggettivo, le circostanze, i precedenti, etc., per giungere eventualmente ad un giudizio diverso da quello del contratto collettivo).
Sezione: rapporto di lavoro.