Corte di cassazione, sentenza 11 settembre 2015 n. 17990 –
La modifica sostanziale della posizione di lavoro del dirigente, alla quale il contratto collettivo ricollega il diritto alle dimissioni immediate e all’indennità di preavviso non concreta necessariamente giusta causa di recesso.
Nel caso esaminato, i giudici di merito, con l’escludere che la modifica della posizione di lavoro del dirigente comportasse un demansionamento dello stesso e costituisse pertanto giusta causa del recesso, avevano respinto la sua domanda relativa all’indennità di preavviso. La Corte viceversa distingue le due ipotesi, legale (art. 2119 c.c.) e contrattuale collettiva (art. 16 C.C.N.L.), rilevandone la non necessaria coincidenza e invitando pertanto nel caso in esame i giudici di merito a valutare se, anche in assenza di demansionamento, la modifica organizzativa della posizione del dirigente avesse comportato una modifica sostanziale incidente sulla sua professionalità, autorizzando per questa via le dimissioni con diritto all’indennità di preavviso.
Sezione: rapporto di lavoro.