Corte di cassazione, sentenza 12 aprile 2018 n. 9121

12 Aprile 2018

Ancora sulla nozione di abbandono del posto di lavoro.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In un caso di licenziamento per giusta causa di un dipendente addetto al piantonamento antirapina perché (oltre a non avere indossato il giubbotto antiproiettile) si era allontanato temporaneamente dal luogo assegnato per recarsi al bar di fronte, la Corte richiama la propria precedente sentenza n. 15441/16, pronunciata in un caso analogo e secondo la quale la nozione di “abbandono” del posto di lavoro (previsto come causa di licenziamento dal C.C.N.L. di vigilanza applicato) prescinde dalla durata dello stesso e si qualifica, rispetto al mero allontanamento temporaneo, per la maggiore intensità dell’inadempimento all’obbligo di sorveglianza (con la necessità quindi di valutare, ad es., se sono state adottate le cautele per mettere il bene vigilato in sicurezza), mentre l’elemento soggettivo consiste nella semplice coscienza e volontà della condotta, indipendentemente dalle finalità perseguite.
Sezione: rapporto di lavoro