Corte di cassazione, sentenza 12 aprile 2021 n. 9556
Non dovuta al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso in caso di scioglimento automatico del rapporto per inidoneità permanente assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa per ragioni di salute.
Un dipendente dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in sede di procedimento per ottenere la pensione d’inabilità, era stato dichiarato dall’apposita Commissione medica inidoneo in maniera permanente e assoluta a qualsiasi attività lavorativa, cui era conseguito lo scioglimento del rapporto di lavoro per ragioni di salute. Avendo l’Agenzia negato che in questo caso fosse dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso, gli eredi del lavoratore, nel frattempo deceduto, avevano promosso un giudizio per ottenerla. Giunta la causa in cassazione, la Corte ha confermato che il preavviso o la relativa indennità non sono dovuti, in ragione dell’assoluta e permanente impossibilità della prestazione lavorativa, che determina lo scioglimento automatico del rapporto.