Corte di cassazione, sentenza 12 febbraio 2015 n.2803

12 Febbraio 2015

L’accertamento del datore di lavoro dei presupposti per il godimento, da parte di un dipendente, di un congedo per gravi motivi familiari è successivo alla relativa fruizione in caso di decesso del coniuge, del parente entro il secondo grado e del convivente del dipendente, mentre negli altri casi previsti dalla legge è preventivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato dalla Corte, un dipendente si era ripetutamente assentato dal lavoro immediatamente dopo aver formulato una richiesta di congedo per la malattia di un familiare, senza attendere la risposta del datore di lavoro. Sostenendo che viceversa avrebbe dovuto attendere i dieci giorni concessi al datore di lavoro per una verifica dei presupposti del congedo, l’impresa, invocando anche numerosi precedenti disciplinari del dipendente, lo aveva licenziato. In giudizio, i giudici hanno dato ragione all’imprenditore, affermando il principio di cui alla massima che precede.
Sezione; rapporto di lavoro.