Corte di cassazione, sentenza 12 gennaio 2015 n. 262
Utili a tutti gli effetti contrattuali (scatti di anzianità, etc.) i periodi di lavoro prestati in esecuzione di contratti a termine prima della loro conversione a tempo indeterminato.
Nel caso esaminato, l’impresa datrice di lavoro aveva sostenuto che l’indennità forfettaria prevista dall’art. 32, 5° comma della legge n. 183 del 2010 in caso di conversione di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato comprendesse anche le utilità derivanti dai periodi in precedenza lavorati in esecuzione del o dei contratti a termine. La Corte invece chiaramente distingue il periodo non lavorato intercorrente tra l’ultima cessazione di successivi contratti a termine e la conversione giudiziale del rapporto, che è coperto dalla predetta indennità, dai periodi o dal periodo (se uno solo) lavorati prima della conversione, che vengono a comporre, per effetto di quest’ultima, l’unitario rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pertanto sono utili anche ai fini degli istituti indiretti legati all’effettiva prestazione lavorativa.
Sezione: Rapporto di lavoro.