Corte di cassazione, sentenza 13 novembre 2019 n. 29423
Vietato vietare il lavoro intermittente.
Un lavoratore aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del proprio contratto di lavoro intermittente (con conversione nel normale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato), in quanto vietato dal C.C.N.L. applicabile. Trattasi del contratto individuale col quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, disciplinato, all’epoca, dal D. Lgs. n. 276/2003 (ora artt. 13-18 D. Lgs. n. 81/2015). Respingendo la tesi difensiva del lavoratore, la Corte afferma viceversa che, in base alla interpretazione testuale e sistematica della disciplina di legge, l’utilizzazione di tale forma contrattuale non può essere vietata dalla contrattazione collettiva.
Sezione: rapporto di lavoro