Corte di cassazione, sentenza 13 ottobre 2015 n. 20545

13 Ottobre 2015

Reintegrato il lavoratore licenziato per motivi disciplinari se il fatto contestato esiste solo in parte.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In parallelo con la coeva sentenza n. 20440/2015 (vedila nella Newsletter n. 19/2015), la decisione precisa che nel quadro della riforma dei licenziamenti attuata dalla legge Fornero, la insussistenza del fatto contestato che in caso di licenziamento disciplinare comporta la reintegrazione si verifica anche quando manchi la prova dell’elemento psicologico (dolo o colpa) o di una conseguenza della condotta, quando questi dati costituiscano componenti essenziali del fatto contestato. Nel caso in esame, essendo certa in giudizio la condotta contestata al lavoratore, la Corte ha rilevato il mancato accertamento da parte dei giudici di merito del dato relativo al “grave nocumento morale e materiale arrecato all’azienda”, costituente elemento essenziale dell’illecito contestato. – Sezione: rapporto di lavoro.