Corte di cassazione, sentenza 14 aprile 2015 n. 7490

14 Aprile 2015

1) La conclusione di un accordo sindacale al termine della procedura di mobilità costituisce elemento sintomatico della correttezza della comunicazione iniziale alle OO.SS. di apertura della procedura, ma non esclude l’accertamento che un deficit informativo di quest’ultima abbia pregiudicato la funzione di controllo del sindacato. 2) Nella comunicazione finale della procedura di mobilità alla P.A. e ai sindacati, l’impresa deve esplicitare il meccanismo con cui i criteri di scelta del personale da porre in mobilità siano stati ponderati e raccordati per formare una graduatoria rigida che consenta un adeguato controllo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La prima massima, che parte dalla considerazione che la comunicazione di avvio della procedura di mobilità deve contenere tutti gli elementi indicati dalla legge n. 223 del 1991 ed essere veritiera, adotta una via mediana tra chi ritiene che l’accordo sindacale confermi la correttezza della comunicazione iniziale e chi viceversa ritiene tale dato irrilevante, in quanto anche il contenuto dell’accordo sindacale risente e non può non risentire della eventuale incompletezza o non veridicità dei dati contenuti nella comunicazione iniziale.
La seconda massima costituisce ormai una costante nella giurisprudenza della Corte, che ritiene insufficiente una comunicazione finale dell’elenco dei licenziati che, come nel caso in esame, si limiti a dichiarare di avere applicato i criteri di scelta “in concorso tra di loro”, senza fornire la chiave per la loro lettura nella formazione della graduatoria operata tra i possibili interessati. – Sezione: rapporto di lavoro