Corte di cassazione, sentenza 14 aprile 2015 n. 7496

14 Aprile 2015

Se non c’è in azienda una norma o una prassi diversa, anche ai congedi diversi dalle ferie (permessi, riposi, etc.) si applica la regola che la mancata fruizione nei termini stabiliti fa nascere il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, alla richiesta di un lavoratore di percepire l’indennità sostitutiva di congedi non goduti fino all’anno 2000, la datrice di lavoro aveva, tra l’altro, obiettato che alcuni di tali congedi erano diversi dalle ferie e che comunque esisteva una prassi aziendale per cui i congedi non goduti venivano trasferiti all’anno successivo e così via fino alla cessazione del rapporto. La Corte, avendo i giudici di merito accertato che non esisteva la prassi aziendale indicata, ha affermato il principio di cui sopra, applicando anche a tale tipo di congedi la regola stabilita dal C.C.N.L. per le ferie. – Sezione: rapporto di lavoro