Corte di cassazione, sentenza 14 luglio 2015 n. 14723

14 Luglio 2015

Il divieto di licenziamento della gestante cessa con l’interruzione della gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Il caso esaminato riguardava il licenziamento (per superamento del periodo di comporto) intimato, mentre la gravidanza era ancora in corso, ad una donna che successivamente aveva abortito (cioè interrotto la gravidanza entro il 180° giorno dalla gestazione). In giudizio, il datore di lavoro sosteneva la tesi dell’inapplicabilità del divieto di licenziamento nel caso di interruzione della gravidanza entro il 180° giorno e, in subordine, l’incostituzionalità della diversa interpretazione, quantomeno con riguardo all’ipotesi del licenziamento per superamento del periodo di comporto. I giudici interpretano il silenzio della legge sulla sorte del divieto di licenziamento in caso d’interruzione della gravidanza entro il 180° giorno nel senso che esso persiste [unicamente] fino a tale interruzione e negano che ciò contrasti con la costituzione, confermando pertanto nel caso esaminato la nullità del licenziamento (ancorché per una ragione diversa da quella dei giudici di merito, che avevano invece ritenuto che anche in tale ipotesi il divieto vale fino all’ipotetico anno di età del bambino mai nato).
Sezione: rapporto di lavoro.