Corte di cassazione, sentenza 14 ottobre 2015 n. 20687

14 Ottobre 2015

Nessuna responsabilità solidale grava sul committente nei confronti di un dipendente dell’appaltatore, se il credito di questi è sorto successivamente alla cessazione dell’appalto e indipendentemente da questa.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Un dipendente dell’appaltatore era stato licenziato dopo la cessazione dell’appalto e invocava in giudizio la responsabilità solidale del committente (ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003) in ordine al proprio diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. La Corte lo esclude per difetto d’inerenza del diritto vantato rispetto all’attività lavorativa svolta nell’appalto e di prova del nesso causale tra il licenziamento e la cessazione dell’appalto.
Sezione: rapporto di lavoro