Corte di cassazione, sentenza 14 ottobre 2015 n. 20733
Nell’impiego alle dipendenze di una P.A. il termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dal momento in cui la notizia dell’infrazione è stata acquisita dall’ufficio competente per le sanzioni disciplinari.
In proposito la legge si esprime in termini di “data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora”. Essendo sorto in giudizio il problema se la disposizione si riferisca a qualsiasi ufficio dell’Amministrazione interessata o unicamente all’ufficio competente per il procedimento disciplinare (che nelle ipotesi minori è l’ufficio cui il dipendente è addetto e negli altri casi un ufficio apposito, al quale eventualmente il primo trasmette gli atti). Sulla base delle espressioni usate dal legislatore e tenuto conto degli interessi in gioco, la Corte opta per la seconda soluzione, quella della decorrenza dall’acquisizione della prima notizia da parte dell’ufficio apposito o, se antecedente, dall’ufficio cui è addetto il lavoratore interessato.
Sezione. Rapporto di lavoro.