Corte di cassazione, sentenza 14 ottobre 2020 n. 22212

14 Ottobre 2020

Legge Fornero e procedimento preventivo di conciliazione in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Com’è noto, la legge Fornero introduce una fase conciliativa anticipata rispetto all’intimazione, nell’area della tutela reale, di un licenziamento per g.m.o.: l’impresa comunica alla direzione territoriale del lavoro la propria intenzione di licenziare il dipendente e la DTL deve, entro il termine perentorio di sette giorni, “tramettere” una convocazione a ambedue le parti, con l’indicazione del giorno per l’incontro conciliativo. Entro 20 giorni dalla trasmissione della convocazione il procedimento si conclude e, se negativamente, l’impresa può procedere al licenziamento. In un caso in cui la convocazione era stata inviata entro sette giorni ma ricevuta dopo dieci, per cui l’impresa aveva proceduto al licenziamento, la Corte afferma che la convocazione deve essere “inviata” entro sette giorni, mentre il termine dei 20 giorni comprende sia quello per la ricezione della convocazione che quello entro cui l’incontro deve svolgersi.