Corte di Cassazione, sentenza 15 giugno 2022, n. 19330

15 Giugno 2022

La lavoratrice che si dimette al termine del congedo di maternità ha diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute in tale periodo.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una dipendente dell’ASL, dimessasi al termine del congedo di maternità, aveva ottenuto in primo grado la condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie delle quali non aveva potuto fruire nel periodo di astensione obbligatoria. La Corte d’appello aveva riformato la sentenza del Tribunale, e conseguentemente rigettato la domanda della lavoratrice, ritenendo che l’art. 5, co. 8, del d.l. n. 95/12, anche alla luce della rilettura fornita dalla Corte Costituzionale con una sentenza del 2016, impedisce la monetizzazione delle ferie non godute allorché l’estinzione del rapporto abbia avuto luogo per cause conoscibili in largo anticipo o riconducibili alla volontà del lavoratore, com’è appunto il caso delle dimissioni del dipendente. La Cassazione dà invece ragione alla ricorrente, evidenziando come, sebbene il rapporto si sia effettivamente concluso sulla base di una scelta volontaria della lavoratrice, ciò che assume rilievo dirimente nel caso concreto è il fatto che ella non avrebbe in alcun modo potuto fruire delle ferie nel periodo di astensione obbligatoria, e ciò rende neutra, ai fini del giudizio sul diritto all’indennità, la circostanza che la dipendente abbia poi scelto di dimettersi per iniziare una nuova esperienza lavorativa.