Corte di cassazione, sentenza 16 dicembre 2014 n. 26401

16 Dicembre 2014

L’impresa acquirente di un’azienda è legittimata passivamente nel giudizio di impugnazione di un licenziamento intimato dall’impresa cedente antecedentemente alla cessione dell’azienda.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Si trattava del licenziamento del dipendente di una banca che, successivamente, aveva ceduto la propria azienda, con i dipendenti ad essa addetti, ad una banca diversa. La Banca cessionaria, evocata in giudizio dal lavoratore licenziato, aveva obiettato che questi non era più dipendente al momento della cessione di azienda e pertanto non poteva vantare, a norma dell’art. 2112 c.c. (nella specie, nel testo anteriore alle riforme del 2001 e del 2003), alcun diritto nei suoi confronti, quale cessionaria. La Corte ha viceversa ribadito il principio per cui il rapporto di lavoro non si estingue col licenziamento, se questo è impugnato. In tal caso, l’effetto estintivo è del tutto precario e viene rimosso se il licenziamento è retroattivamente annullato dal giudice. Ne consegue che correttamente il lavoratore aveva impugnato giudizialmente il licenziamento nei confronti dell’impresa cessionaria dell’azienda. – Sezione: Rapporto di lavoro