Corte di cassazione, sentenza 16 dicembre 2020 n. 28816
In caso di licenziamento collettivo, ai fini della corretta comparazione tra lavoratori, è il dipendente interessato che ha l’onere di provare la propria fungibilità rispetto ad altro di diverso profilo professionale.
Secondo l’orientamento costante della Corte, in tema di licenziamento collettivo, ove la ristrutturazione aziendale interessi un’unica unità produttiva, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità, salvo l’idoneità dei dipendenti del reparto ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni. Il principio è qui applicato a un caso analogo, in cui il dipendente licenziato aveva lamentato, senza fornirne idonea dimostrazione, che la comparazione nei suoi confronti era stata operata unicamente con altro operaio svolgente identiche mansioni, mentre nel medesimo reparto esistevano altre mansioni con esse fungibili, ancorché di diverso profilo. – Sezione: rapporto di lavoro