Corte di cassazione, sentenza 16 gennaio 2018 n. 836
Eccessivo reagire a un demansionamento assentandosi dal lavoro.
La Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente che, dopo due mesi di assegnazione a mansioni inferiori, aveva chiesto al datore di lavoro l’immediato ripristino dei vecchi compiti e dal giorno successivo si era assentato dal lavoro. In proposito e in via generale, la Corte ha affermato che il rifiuto della prestazione lavorativa in caso di demansionamento costituisce una forma legittima di autotutela solo quando l’inadempimento del datore di lavoro non è limitato al rispetto della professionalità, ma è totale o espone alla responsabilità penale del lavoratore o costituisce un rischio per la sua salute o incolumità, etc. Che è sostanzialmente un invito a valutare la gravità dell’inadempimento datoriale cui si reagisce e il modo con cui si reagisce in concreto (nella sentenza c’è anche un accenno al fatto che il lavoratore non aveva aspettato neppure un giorno dalla diffida per assentarsi).
Sezione: rapporto di lavoro