Corte di cassazione, sentenza 16 giugno 2014 n. 13630
Ribadita la correttezza anche costituzionale della norma che applica anche ai giudizi in corso la nuova disciplina sul risarcimento meramente forfettario dovuto al lavoratore in caso di nullità del termine apposto al contratto di lavoro.
Si tratta dell’art. 32, comma settimo della legge n. 183 del 2010, che la sentenza del maggio 2011 della Corte d’appello impugnata aveva ritenuto applicabile solo al giudizio di primo grado e non al giudizio di appello. La Cassazione richiama al contrario sia la propria ormai costante giurisprudenza, sia la sentenza della Corte costituzionale che già nel novembre 2011 aveva escluso il contrasto con la costituzione di tale disciplina limitatamente retroattiva. Precisa peraltro che il risarcimento forfettario copre esclusivamente il periodo che va dalla scadenza del termine alla pronuncia della sentenza che ne dichiara la nullità, ma non riguarda le eventuali spettanze del lavoratore dovute alla ricostruzione di carriera a seguito della conversione del contratto (nel caso esaminato si trattava infatti di plurimi contratti a termine succedutisi nell’arco di cinque anni, che in base alla sentenza venivano unificati in un unico contratto a tempo indeterminato).