Corte di cassazione, sentenza 16 maggio 2016 n. 10004
Il contenuto delle mansioni e la retribuzione fissa non bastano a denotare un rapporto di lavoro come subordinato.
Pur affermando quasi sempre principi consolidati in materia di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato (soggezione del lavoratore a direttive e controllo, spesso da accertare attraverso elementi sintomatici, senza prescindere dalla volontà manifestata dalle parti, pur non decisiva e tenendo conto del tipo di mansioni), la Corte di cassazione oscilla spesso, nella relativa applicazione, tra un atteggiamento molto formalistico e uno più sostanziale, anche attraverso una modulazione parzialmente diversa degli stessi principi. Così nel caso di specie, in cui ai giudici dell’appello era sembrato evidente che il pizzaiolo che lavora in una pizzeria gestita da altri e che è retribuito in misura fissa non potesse che essere subordinato, la Corte accentua la vocazione formalistica, richiedendo ulteriori forse inutili elementi di conferma.
Sezione: rapporto di lavoro.