Corte di cassazione, sentenza 16 marzo 2021 n. 7360

16 Marzo 2021

Onere di repechage e il preteso interesse del lavoratore.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La novità nel presente giudizio è rappresentata dal fatto che, in un caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la soppressione del punto vendita di Napoli, i giudici di appello avevano interpretato l’interesse ad agire sotteso al ricorso introduttivo della lavoratrice come limitato a una ricollocazione nei punti vendita della Campania o, al più, del basso Lazio, da questa indicati. Per cui, pur ribadendo che è il datore di lavoro che ha il dovere di allegare e provare l’impossibilità di ricollocazione del dipendente candidato a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte d’appello aveva nel caso in esame respinto la domanda, avendo limitato l’analisi di repechage unicamente ai punti vendita della Campania e basso Lazio, con esito negativo. Il limitato potere della Cassazione di valutare la correttezza dell’interpretazione che i giudici di merito danno del contenuto del ricorso iniziale del giudizio ha comportato il rigetto del ricorso per cassazione della lavoratrice, che pure sosteneva di non aver mai limitato il proprio interesse alla ricollocazione alle sole sedi di lavoro da lei indicate. La vicenda fa suonare un campanello d’allarme per gli avvocati difensori, per il rischio che il contenuto del ricorso introduttivo consenta un’interpretazione che possa sostanzialmente consentire il ritorno alla precedente giurisprudenza sull’onere del lavoratore di indicare le sedi di una possibile ricollocazione.