Corte di cassazione, sentenza 16 marzo 2021 n. 7363
Inammissibile la reintegrazione in caso di cessazione dell’attività d’impresa.
Si trattava di una società che, dopo aver intimato il licenziamento collettivo di alcuni dipendenti, era, dopo qualche tempo e in corso di giudizio, fallita, senza prosecuzione dell’attività d’impresa. Mentre i giudici di merito, accertando l’illegittimità del licenziamento per la mancata indicazione dei criteri di scelta, avevano condannato il Fallimento alla reintegrazione dei lavoratori ricorrenti e al risarcimento danno a norma dell’art. 18 S.L., la Corte di cassazione, richiamando il proprio consolidato orientamento (anche in ordine alla possibilità del datore di lavoro di dedurre in ogni momento l’inapplicabilità della reintegrazione), limita la condanna al solo risarcimento del danno e afferma che la tutela reale non può spingersi fino ad escludere l’incidenza di successive vicende estintive del vincolo obbligatorio, come la sopravvenuta cessazione assoluta dell’attività aziendale.