Corte di cassazione, sentenza 16 novembre 2017 n. 27224

16 Novembre 2017

Non cumulabili l’indennità di maternità dovuta alle professioniste con altre indennità di maternità dovute per altro tipo di attività.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

La decisione, che si uniforma a precedenti sentenze della Corte, riguarda un caso in cui una donna, svolgendo contemporaneamente l’attività di avvocato e quella insegnante part-time in una scuola pubblica, si era vista negare dalla Cassa forense l’indennità di maternità quale professionista, con la motivazione che aveva già percepito quella dovuta dall’INPDAP ai dipendenti pubblici e aveva promosso conseguentemente il giudizio sostenendo la cumulatività dei due trattamenti. Nel respingere la domanda, la Corte richiama e interpreta al l’art. 71 del D. Lgs. n. 151/2001.
Sezione: rapporto di lavoro pubblico e privato