Corte di cassazione, sentenza 17 aprile 2015 n. 7899
L’art. 34 del C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali si interpreta nel senso che non è dovuta al dirigente che ha compiuto l’età pensionabile la comunicazione nella lettera di licenziamento del motivo che giustifica il suo licenziamento, che deve peraltro sussistere ed essere provato in giudizio.
La Corte ha rilevato come l’interpretazione adottata sia conforme al principio per cui nei rapporti di lavoro privati vige la regola della tipicità legale e della tassatività delle cause di risoluzione del rapporto di lavoro; sicché sarebbe nulla la norma di un C.C.N.L. che prevedesse la risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento dell’età pensionabile, ove a questa non si accompagni l’effettiva maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. – Sezione: rapporto di lavoro