Corte di cassazione, sentenza 17 febbraio 2015 n. 3129
Il licenziamento disciplinare può essere intimato anche prima del decorso di cinque giorni dalla contestazione, se il lavoratore ha già svolto le proprie difese.
Il lavoratore lamentava che il licenziamento disciplinare gli fosse stato intimato prima che decorressero i cinque giorni dalla contestazione stabiliti dallo Statuto dei lavoratori, sostenendo che tale termine risponde non solo all’esigenza del dipendente di predisporre un’adeguata difesa, ma anche a quella di imporre al datore di lavoro una pausa di riflessione, prima di procedere all’irrogazione della sanzione. La Corte, rilevato che il dipendente si era già difeso dopo la contestazione e prima del licenziamento, senza formulare alcuna riserva di ulteriori difese, ha ribadito il proprio ultradecennale orientamento, secondo cui il termine di cinque giorni è funzionale unicamente alle garanzie di difesa del dipendente e quindi il licenziamento disciplinare può essere intimato anche prima dello scadere dei cinque giorni, se il lavoratore abbia già reso le proprie complete difese.
Sezione: rapporto di lavoro