Corte di cassazione, sentenza 19 aprile 2016 n. 7718
Anche in caso d’impugnazione di un licenziamento col “rito Fornero” non è censurabile in cassazione il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado conforme, nelle ragioni di fatto, a quella di primo grado.
Com’è noto, la legge Fornero disciplina un procedimento speciale per l’impugnazione ex art. 18 S.L. del licenziamento e chiama “reclamo” invece che “appello” l’atto d’impugnazione della sentenza di primo grado. Ciononostante, la Corte integra la relativa disciplina con quella dell’appello, in particolare quanto alla non censurabilità in cassazione, per vizio di motivazione, della sentenza di secondo grado conforme nel merito a quella di primo grado, sicché nel caso in esame dichiara inammissibile il motivo di ricorso per cassazione “per omesso esame di un fatto decisivo” in un caso di “doppia conforme” delle decisioni dei due gradi precedenti, per le medesime valutazioni di fatto.