Corte di cassazione, sentenza 19 febbraio 2015 n. 3323

19 Febbraio 2015

Electa una via…: dichiarata inammissibile l’impugnazione in giudizio di sanzioni disciplinari oggetto di un procedimento arbitrale in corso, attivato dal lavoratore

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

In giudizio, il dipendente aveva impugnato sia il licenziamento disciplinare intimatogli sia alcune sanzioni disciplinari pregresse, in ordine alle quali ultime aveva peraltro già attivato il procedimento di conciliazione e arbitrato previsto dal sesto comma dell’art. 7 Statuto dei lavoratori. Quanto al licenziamento, sostanzialmente confermato dalla Corte d’appello, la Cassazione rileva una serie di difetti formali e di motivi variamente inammissibili o improcedibili del ricorso, mentre per le altre sanzioni, ribadisce la regola per cui una volta scelta la via arbitrale non è possibile adire il giudice, se non in caso di omessa pronuncia del collegio arbitrale per inerzia o per difetto di legittimazione. Solo quando il procedimento arbitrale sia concluso con un lodo, questo può essere impugnato in giudizio secondo le regole sue proprie.
Sezione: rapporto di lavoro