Corte di cassazione, sentenza 19 gennaio 2015 n. 776
Licenziabile il dipendente che compie un illecito al di fuori del rapporto di lavoro, se ciò incide sull’affidabilità dell’impresa verso la clientela.
Nel caso in esame la datrice di lavoro era un’impresa che gestisce in regime privatistico un servizio pubblico (attività postale, ma anche creditizia e di intermediazione bancaria) e aveva licenziato un proprio dipendente condannato per usura ed estorsione a danno di soggetti terzi. Ricordando che il comportamento illecito extralavorativo di un dipendente può, a determinate condizioni, assumere rilievo disciplinare all’interno del rapporto di lavoro, la Corte afferma che anche la natura di servizio pubblico dell’attività svolta dall’impresa, sia pure in regime privatistico, può concorrere ad infrangere il rapporto di fiducia sulla continuità del rapporto di lavoro, incidendo sull’immagine dell’impresa nei confronti della propria clientela.
Sezione: Rapporto di lavoro