Corte di cassazione, sentenza 19 gennaio 2016 n. 836
E’ legittimo il rifiuto temporaneo della prestazione lavorativa, senza perdere la retribuzione, fino a quando il datore di lavoro non adempia ai suoi obblighi di sicurezza.
La Corte ribadisce la propria costante giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 6631 in questa Newsletter n. 9/2015) in un caso in cui i lavoratori del reparto assemblaggio di portiere di auto avevano interrotto la prestazione al verificarsi dell’ennesimo episodio di sganciamento di una portiera dall’alto. La società aveva pertanto preteso di trattenere loro l’ora e più di retribuzione corrispondente alla durata la fermata, protrattasi fino all’intervento risolutivo del reparto manutenzione. La cassazione le dà torto, confermando la valutazione dei giudici di merito di gravità dell’inadempimento datoriale e quindi della legittimità della reazione dei lavoratori. La sentenza è interessante anche perché precisa ancora una volta i limiti in cui è possibile alle parti modificare le proprie difese in corso di giudizio senza violare il principio di necessaria corrispondenza tra domanda o eccezione delle parti e pronuncia del giudice, di cui all’art. 112 c.p.c. – Sezione: rapporto di lavoro.