Corte di cassazione, sentenza 19 giugno 2020 n. 12041
In materia di infortuni sul lavoro, l’accertamento incidentale del giudice civile del fatto reato imputabile al datore di lavoro (che ne esclude l’esonero da responsabilità previsto dal T.U. INAIL) va condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale.
Importante sentenza che prende consapevole posizione in favore dell’orientamento più avanzato nella materia. Come è noto, gli artt. 10 e 11 del T.U. infortuni sul lavoro esonerano il datore di lavoro da responsabilità nei confronti dell’infortunato, salvo il caso di “condanna penale per il fatto da quale l’infortunio è derivato”, ormai universalmente inteso anche come accertamento di responsabilità da parte del giudice civile, in sede di domanda di risarcimento del danno c.d. “differenziale” o di azione di regresso dell’INAIL. A quest’ultimo proposito, la Corte – alla luce dell’evoluzione della disciplina della materia, anche per effetto di ripetuti interventi della Corte costituzionale e confermando precedenti proprie pronunce – supera l’orientamento che ritiene che l’accertamento del giudice civile debba svolgersi secondo le regole del giudizio penale, ben più penalizzanti per il lavoratore infortunato, in favore viceversa di quelle proprie del giudizio di responsabilità civile. Pertanto il lavoratore non ha l’onere di provare la colpa del datore e, quanto all’elemento oggettivo, è onerato unicamente della dimostrazione del fatto materiale, del lavoro svolto e del nesso di causalità tra lavoro e infortunio, mentre sarà il datore di lavoro a dover dimostrare di avere adottato tutte le misure protettive idonee a escludere il danno.
Sezione: rapporto di lavoro