Corte di cassazione, sentenza 19 maggio 2017 n. 12729

19 Maggio 2017

Sul trasferimento del lavoratore che assiste un familiare con disabilità.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Una tecnica di radiologia dipendente AUSL aveva impugnato il proprio trasferimento ad altra sede a seguito della soppressione del posto, sostenendo, tra l’altro, la propria inamovibilità per assistere un familiare disabile. La Corte (sulla scia della sentenza delle sez. un. civ. n. 16102/2009 e conformemente a quanto già affermato dalla sezione lavoro con sentenza n. 9201/2012) ribadisce che il diritto al mantenimento della sede di origine sussiste anche quando l’inabilità non sia grave, ma ricorda altresì, in un bilanciamento degli opposti interessi, che l’inamovibilità deve cedere di fronte ad esigenze aziendali effettive, urgenti e insuscettibili di essere diversamente soddisfatte (come nel caso di specie, in cui era stata accertata l’effettività della soppressione del posto e che l’unico altro posto di tecnico radiologo disponibile era quello di destinazione).
Sezione: rapporto di lavoro pubblico.