Corte di cassazione, sentenza 19 maggio 2021 n. 13643
Solo tutela indennitaria, se la scelta del dipendente da licenziare per mera esigenza di riduzione di personale omogeneo di una sede non è stata effettuata tra tutti i dipendenti di questa.
L’affermazione discende dallo stato della giurisprudenza in materia di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, che la sentenza illustra in maniera analitica, selezionando altresì i casi in cui si possa ritenere verificata la manifesta insussistenza del fatto giustificativo del licenziamento, unica ipotesi in cui alla tutela risarcitoria si aggiunge la reintegrazione. La Corte infine, ribadisce che la scelta tra tutto il personale intercambiabile in caso di licenziamento per generica esigenza di riduzione deve avvenire in base a criteri analoghi a quelli stabiliti dalla legge per i licenziamenti collettivi, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede.