Corte di cassazione, sentenza 19 marzo 2015 n. 5516
Applicabili anche al dirigente pubblico assunto a termine le garanzie previste per i dirigenti a tempo indeterminato, salvo le norme incompatibili col termine del rapporto.
Un Comune aveva assunto una dirigente a tempo determinato per la preposizione ad un ufficio, come consentito per una quota dell’organico dirigenziale dall’art. 210 del T.U. enti locali (D. Lgs. n. 267/2000). A seguito di numerose assenze per malattia della dirigente, il Comune l’aveva licenziata, invocando la clausola del contratto individuale tra le parti che, pur richiamando per il resto la disciplina generale del pubblico impiego, prevedeva la possibilità di licenziamento semplicemente su richiesta del vice sindaco. La Corte ribadisce viceversa la regola dell’applicabilità anche al dirigente pubblico a termine del T.U. sul pubblico impiego (D. Lgs. n. 165/2001) e della contrattazione collettiva per i dirigenti, salvo le norme incompatibili col termine, rilevando pertanto che il licenziamento impugnato è illegittimo perché viola le regole circa l’organo competente ad emanarlo, l’obbligo di motivazione dello stesso, l’obbligo di richiedere preventivamente il parere del comitato dei garanti nonché le regole del comporto per malattia, etc. – Sezione: rapporto di lavoro.