Corte di cassazione, sentenza 19 novembre 2015 n. 23686

19 Novembre 2015

Per la disciplina ante legge Fornero, il risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello stabilito dall’art. 18 S.L. è dovuto solo nel caso in cui il licenziamento sia intimato con specifiche forme o modalità ingiuriose.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel ribadire tale principio, pacifico nel regime antecedente alle modifiche apportate dalla legge Fornero all’art. 18 S.L., la Corte ha cassato la sentenza dei giudici di merito che avevano riconosciuto anche il risarcimento del danno biologico a una dipendente licenziata dal cessionario di un ramo di azienda poco dopo la cessione e nonostante le assicurazioni che questa non comportasse una riduzione di personale. La Cassazione ha, infatti, ritenuto che l’ambiguità dell’operazione, diretta probabilmente ad agevolare il licenziamento, comporti una valutazione di illegittimità e non di ingiuriosità dello stesso, in assenza di specifiche modalità offensive o di ingiustificate e lesive forme di pubblicità date al licenziamento. – Sezione: rapporto di lavoro.