Corte di cassazione, sentenza 2 dicembre 2015 n. 24538
E’ obbligo dell’imprenditore predisporre un ambiente salubre anche nei confronti dei lavoratori parasubordinati chiamati ad operare all’interno dell’azienda.
Nel caso esaminato, si trattava di una richiesta di risarcimento danni da preteso mobbing, che i giudici di merito, essendo inapplicabile al rapporto coi lavoratori autonomi l’art. 2087 cod. civ., avevano ritenuto da provare dal lavoratore, dipendendo da un’eventuale responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro e avevano respinto le domande per difetto di tale prova. La Corte, pur accertando l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ha voluto, in via generale, richiamare la normativa italiana passata e futura (il Jobs act), che comporta, in coerenza con l’art. 32 Cost. e con la normativa comunitaria, l’estensione degli obblighi dell’imprenditore di assicurare un ambiente di lavoro salubre e privo di pericoli anche nei confronti dei lavoratori parasubordinati chiamati a operare all’interno dell’impresa. – Sezione: rapporto di lavoro