Corte di cassazione, sentenza 2 dicembre 2015 n. 24538

2 Dicembre 2015

E’ obbligo dell’imprenditore predisporre un ambiente salubre anche nei confronti dei lavoratori parasubordinati chiamati ad operare all’interno dell’azienda.

Tipo di Atto: Giurisprudenza di Cassazione

Nel caso esaminato, si trattava di una richiesta di risarcimento danni da preteso mobbing, che i giudici di merito, essendo inapplicabile al rapporto coi lavoratori autonomi l’art. 2087 cod. civ., avevano ritenuto da provare dal lavoratore, dipendendo da un’eventuale responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro e avevano respinto le domande per difetto di tale prova. La Corte, pur accertando l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ha voluto, in via generale, richiamare la normativa italiana passata e futura (il Jobs act), che comporta, in coerenza con l’art. 32 Cost. e con la normativa comunitaria, l’estensione degli obblighi dell’imprenditore di assicurare un ambiente di lavoro salubre e privo di pericoli anche nei confronti dei lavoratori parasubordinati chiamati a operare all’interno dell’impresa. – Sezione: rapporto di lavoro